Quando montare le gomme invernali?

//Quando montare le gomme invernali?

Come ogni anno l’avvento della stagione invernale porta con se l’obbligo di adeguare le propria vettura alle mutate condizioni climatiche.

Cosa richiede la normativa ?

La normativa che introduce l’obbligo di montare gomme invernali sulle auto e sui mezzi pesanti è disciplinata dall’articolo 6 del Codice della Strada introdotto dalla legge n.120 del 29 luglio 2010, ma spetta agli enti che gestiscono le singole tratte decidere (mediante specifiche ordinanze) se imporre o meno l’obbligo, segnalato attraverso il Segnale di Catene da Neve Obbligatorie (a partire dal punto di impianto del segnale, parte l’obbligo di circolare con catene da neve o con pneumatici da neve).
In generale dal 15 novembre 2017 fino al 15 aprile 2018 vige l’obbligo di obbligo di essere “muniti ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio“.
Secondo quanto riportato in una direttiva emanata dal Ministero dei Trasporti, è prevista una deroga che permette l’installazione da un mese prima dall’entrata in vigore dell’obbligo (quindi dal 15 ottobre) e la disinstallazione entro un mese dopo la conclusione (quindi il 15 maggio).

Per chi scatta l’obbligo dei pneumatici invernali?

Per i veicoli a quattro ruote, incluse le auto, i tir e i mezzi pesanti.

 

Cosa accade se non mi adeguo ?

Chiunque, dal 15 novembre 2017, circolerà senza gomme termiche (o catene a bordo) sulle strade dove è previsto l’obbligo, potrebbe incappare in una sanzione amministrativa anche salata.

 

 

Nei centri abitati la sanzione minima è di 41 euro, fino ad arrivare a 168 euro (come previsto dall’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada).
Fuori dai centri abitati invece, su autostrada o strada extraurbana principale o assimilate, la multa minima è di 84 euro per arrivare fino a 335 euro (art. 6 commi 4 lett. e) e 14).

In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente, ai sensi dell’articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli. Quando non viene rispettato l’ordine è prevista una sanzione pecuniaria di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

 

By | 2017-11-22T11:05:35+00:00 novembre 22nd, 2017|News|0 Comments

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